L'obbligo di progetto degli impianti secondo il DM 37/08 ( Ex Legge 46/90 ) e la guida CEI-02
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LA LEGGE 46/90 E IL D.M. 37/08 : UN PO' DI STORIA
Più di 30 anni fa , per installare un impianto elettrico, elettronico , idraulico , di riscaldamento e condizionamento, trasporto del gas , di ascensori , e sistemi antincendio, non erano necessario dimostrare allo stato italiano di possedere particolari requisiti tecnico-professionali. Chiunque poteva diventare elettricista o diventare idraulico , la scelta era lasciata ai clienti che potevano scegliere sul mercato l'elettricista o l'idraulico che ritenevano più affidabile o , qualche volta, provvedere addirittura alla realizzazione autonoma del proprio impianto di casa.
La legge 46/90 costituì in questo campo una vera e propria rivoluzione in quanto :
- stabilì determinati requisiti tecnico professionali per potersi registrare alla camera di commercio come abilitati all'installazione di impianti :
- di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.
- stabilì i limiti dimensionali entro cui questi impianti dovevano essere progettati da un progettista iscritto all'albo ( ingegnere o perito );
- determinò per tutti gli impianti realizzati l'obbligo di redarre una dichiarazione di conformità; questa dichiarazione divenne fondamentale per ottenere i certificati di agibilità, abitabilità, prevenzione incendi dando un rapido sviluppo alla messa a norma degli impianti negli immobili italiani.
La legge 46/90 "sopravvisse" per quasi 18 anni, allorché nel 2008 venne abrogata e sostituita, restringendone alcuni limiti ma riprendendone a grandi linee gli obiettivi, dal Decreto Ministeriale nr.37 .
L'OBBLIGO DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SECONDO IL D.M. 37/08
Il D.M. 37/08 , che ha sostituito la legge 46/90 , definisce i limiti entro cui è necessario il progetto di un impianto elettrico , definito "i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine , degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere" .
Il progetto non è necessario per gli impianti che non ricadono nel D.M. 37/08 ovvero impianti totalmente all'aperto e impianti nei cantieri edili. Il progetto può essere realizzato in alcuni casi anche dal responsabile tecnico della ditta installatrice , in altri è necessario che lo stesso sia redatto da un professionista iscritto all'albo.
I casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo , sono :
1) impianti elettrici di unità immobiliari ad uso abitativo ( impropriamente noti come "impianti elettrici civili" ) o a studio professionale o a sede di persone giuridiche private , circoli o conventi o associazioni se :
1a) sono caratterizzati da superficie superiore a 400 mq oppure :
1b) comprendono una centrale termica a gas di potenza superiore a 35KW oppure :
1c) hanno classe di compartimento antincendio superiore o uguale a 30 oppure :
1d) comprendono locali adibiti ad uso medico
2) impianti elettrici di servizi condominiali se :
2a) la potenza impegnata è superiore a 6KW oppure:
2b) comprendono una centrale termica a gas con potenza superiore a 35KW oppure :
2c) se la classe di compartimento antincendio è superiore a 30 oppure :
2d) se comprendono un'autorimessa condominiale con capienza di veicoli superiore a 9 che NON si affacci su uno spazio a cielo libero oppure :
2e) sono caratterizzati da un'altezza di gronda superiore a 24m
3) impianti elettrici di locali adibiti ad attività produttive ( impropriamente noti come "impianti elettrici industriali " ) , commerciali e del terziario se :
3a) comprendono cabina di trasformazione propria oppure :
3b) hanno superficie superiore a 200mq oppure :
3c) sono situati il luogo con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio
3d) comprendono locali adibiti ad uso medico
E' inoltre previsto l'obbligo di progetto per modifiche a impianti esistenti non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria , quando il vecchio o il nuovo impianto siano soggetti a obbligo di progetto secondo quanto detto in precedenza.
IL PROGETTO PRELIMINARE E IL PROGETTO ESECUTIVO SECONDO LA GUIDA CEI 0-2
Per gli impianti che secondo iil DM 37/08 sono soggetti ad obbligo di progetto , si rimanda alla guida del Comitato Elettrico Italiano CEI 0-2 ( Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici ) , la quale distingue fra due fasi successive della progettazione :
1) il progetto di massima o preliminare , che necessita di un minor grado di dettaglio in quanto viene redatto prima che sia prima che sia posto in opera l'impianto e viene utilizzato per studi di fattibilità , valutazione dei costi , richieste di concessioni edilizie ed eventuali autorizzazioni alla costruzione da autorità competenti ( ad esempio i Vigili del Fuoco ) .
2) il progetto definitivo o esecutivo , che viene invece redatto quando si conoscono le caratteristiche dell'impianto in ogni suo aspetto , compresi i modelli , i costi e le caratteristiche dei componenti elettrici installati . Deve quindi descrivere l'impianto in maniera esaustiva mediante relazioni tecniche , schemi per la disposizione funzionale dei componenti ( ad esempio gli schemi unifilari o multifilari dei quadri di distribuzione ) , planimetrie per la disposizione topografica dei componenti elettrici.
E' il caso di notare che tale suddivisione in livelli ha valore indicativo e non vincolante , in quanto espresso da una guida CEI e non da una norma . Mentre infatti le norme CEI determinano una condizione sufficiente per la progettazione di un impianto elettrico a regola d'arte , secondo la legge n.186 del 1° Marzo 1968 , le guide CEI hanno un mero valore di indirizzamento. E' comunque caldamente consigliato , per evitare malintesi con il committente o con l'eventuale direttore dei lavori , che si faccia riferimento alla CEI 0-2 nella stesura della documentazione di progetto ( non un obbligo , ma uno standard di riferimento , in sostanza ) .
La Legge Merloni Bis
I livelli del progetto definiti dalla guida CEI 0-2 non vanno confusi con quelli indicati dalla Legge n. 216/95 , detta anche legge Merloni Bis , che regola invece la documentazione di progetto delle opere pubbliche nel loro insieme : non riguarda cioè il solo impianto elettrico , ma anche quello idro-sanitario , l'impianto di riscaldamento , ecc. Le possibili confusioni sono indotte dalla nomenclatura utilizzata da tale legge , che individua tre livelli di progetto indicati con "progetto preliminare" , "progetto definitivo" e "progetto esecutivo". Il progetto di massima secondo la legge 46/90 coincide infatti con il progetto definitivo della 216/95 , mentre il progetto definitivo della 46/90 coincide con il progetto esecutivo della 216/95 [1] . In pratica la Legge Merloni Bis introduce un ulteriore livello iniziale rispetto alla 46/90 , che viene indicato con preliminare.